Art. 7

Procedure da istituire a cura degli Stati membri

In vigore dal 24 mar 2017
Procedure da istituire a cura degli Stati membri 1.   Gli Stati membri istituiscono le pertinenti procedure almeno per i casi seguenti: a) la nomina di esperti incaricati di accompagnare gli ispettori, se occorrono competenze supplementari per un'ispezione; b) l'organizzazione di ispezioni al di fuori dell'Unione; c) la verifica dell'osservanza della buona pratica clinica, comprese le modalità di esame delle procedure di gestione del progetto e delle modalità secondo cui è programmata, realizzata, controllata e registrata la sperimentazione clinica, nonché le misure di follow-up, quali l'analisi approfondita delle cause di un caso grave di non conformità e la verifica delle azioni correttive e preventive attuate dal promotore. Gli Stati membri pubblicano tali procedure e norme. 2.   Gli Stati membri definiscono inoltre i poteri degli esperti incaricati di accompagnare gli ispettori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:556:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Procedure da istituire a cura degli Stati membri (Art. 7 Regolamento (UE) 2017/556) — Testo vigente | Portale Normativo