Art. 5
Conflitti di interesse e imparzialità
In vigore dal 24 mar 2017
Conflitti di interesse e imparzialità
1. Gli ispettori non sono soggetti ad alcuna influenza che possa incidere sulla loro imparzialità o sul loro giudizio.
2. Gli ispettori non hanno conflitti di interesse. Sono segnatamente autonomi rispetto a tutte le parti elencate di seguito:
a)
il promotore,
b)
gli sperimentatori coinvolti nella sperimentazione clinica,
c)
i finanziatori della sperimentazione clinica,
d)
qualsiasi altra parte coinvolta nella conduzione della sperimentazione clinica.
3. Ogni ispettore presenta con cadenza annuale una dichiarazione attestante i suoi interessi finanziari e gli altri collegamenti con le parti che potrebbero essere oggetto di ispezione. Di tale dichiarazione si tiene conto al momento di assegnare a un ispettore una specifica ispezione.
Storico versioni
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