Art. 167
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 15 mar 2017
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Salvo diversamente disposto nei paragrafi da 2 a 4, esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
2. Nel settore disciplinato dalle norme di cui all’, paragrafo 2, lettera g), all’, paragrafi 1, 2 e 3, all’, paragrafo 4, lettera e), e all’, paragrafo 5, si applica dal 29 aprile 2022.
3. Gli articoli da 92 a 101 del presente regolamento si applicano dal 28 aprile 2018, invece degli del regolamento (CE) n. 882/2004, abrogato dal presente regolamento.
4. L’ si applica dal 28 aprile 2017.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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