Art. 167 · Entrata in vigore e applicazione

Art. 167

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 15 mar 2017
Entrata in vigore e applicazione 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Salvo diversamente disposto nei paragrafi da 2 a 4, esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. 2.   Nel settore disciplinato dalle norme di cui all’, paragrafo 2, lettera g), all’, paragrafi 1, 2 e 3, all’, paragrafo 4, lettera e), e all’, paragrafo 5, si applica dal 29 aprile 2022. 3.   Gli articoli da 92 a 101 del presente regolamento si applicano dal 28 aprile 2018, invece degli del regolamento (CE) n. 882/2004, abrogato dal presente regolamento. 4.   L’ si applica dal 28 aprile 2017.
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