Art. 155

Modifiche del regolamento (CE) n. 396/2005 e relative misure transitorie

In vigore dal 15 mar 2017
Modifiche del regolamento (CE) n. 396/2005 e relative misure transitorie 1.   Gli , l’, paragrafi 1 e 2 e l’ del regolamento (CE) n. 396/2005 sono abrogati. 2.   L’, l’, paragrafo 1, e l’ del regolamento (CE) n. 396/2005 continuano ad applicarsi, invece delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento, fino al 14 dicembre 2022 o a una data anteriore da stabilire nell’atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, al fine di emendare il presente regolamento riguardo alla data di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tale data è la data di applicazione delle norme corrispondenti da stabilire in conformità agli atti delegati o di esecuzione di cui all’.
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