Art. 154
Modifiche del regolamento (CE) n. 1/2005 e relative misure transitorie
In vigore dal 15 mar 2017
Modifiche del regolamento (CE) n. 1/2005 e relative misure transitorie
1. Il regolamento (CE) n. 1/2005 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
“posto di ispezione frontaliero”: posto di ispezione frontaliero come definito all’, punto 38), del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).
(*3) Regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009,(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L …, pag.…).»;"
b)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
“autorità competente”: autorità competenti come definite all’, punto 3), del regolamento (UE) 2017/…»;
c)
la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i)
“punto di uscita”: punto di uscita come definito all’, punto 39), del regolamento (UE) 2017/…»;
d)
la lettera p) è sostituita dalla seguente:
«p)
“veterinario ufficiale”: veterinario ufficiale come definito all’, punto 32), del regolamento (UE) 2017/…»;
2)
gli , e 21, l’, paragrafo 2, gli sono abrogati;
3)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è abrogato;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 31 agosto di ogni anno una relazione annuale per l’anno precedente per quanto riguarda le ispezioni eseguite dall’autorità competente per verificare la conformità ai requisiti del presente regolamento. La relazione è corredata di un’analisi delle principali irregolarità riscontrate e di un piano d’azione per porvi rimedio.»;
4)
l’ è abrogato.
2. Gli , l’, paragrafo 2, e gli del regolamento (CE) n. 1/2005 continuano ad applicarsi, invece delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento, fino al 14 dicembre 2022 o a una data anteriore da stabilire nell’atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ del presente regolamento, riguardo alla data di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tale data è la data di applicazione delle norme corrispondenti da stabilire in conformità agli atti delegati o di esecuzione di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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