Art. 14
Metodi e tecniche dei controlli ufficiali
In vigore dal 15 mar 2017
Metodi e tecniche dei controlli ufficiali
I metodi e le tecniche dei controlli ufficiali comprendono quanto segue, a seconda dei casi:
a)
l’esame dei controlli applicati dagli operatori e dei risultati così ottenuti;
b)
l’ispezione:
i)
delle attrezzature, dei mezzi di trasporto, dei locali e degli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze;
ii)
di animali e merci, compresi prodotti semilavorati, materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di merci o per l’alimentazione o l’accudimento degli animali;
iii)
di prodotti e procedimenti di pulizia e di manutenzione;
iv)
della tracciabilità, dell’etichettatura, della presentazione, della pubblicità e dei materiali di imballaggio pertinenti compresi materiali destinati a venire a contatto con alimenti;
c)
controlli delle condizioni igieniche nei locali degli operatori;
d)
la valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione, di corrette prassi igieniche, di buone prassi agricole e delle procedure basate sui principi dell’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP);
e)
l’esame di documenti, dati sulla tracciabilità e altri dati che possano essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, compresi, se del caso, documenti di accompagnamento degli alimenti, dei mangimi e di qualsiasi sostanza o materiale che entra o esce da uno stabilimento;
f)
interviste con gli operatori e con il loro personale;
g)
la verifica delle misure rilevate dall’operatore e degli altri risultati di prove;
h)
campionamento, analisi, diagnosi e prove;
i)
audit degli operatori;
j)
qualsiasi altra attività necessaria per rilevare casi di non conformità.
Storico versioni
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