Art. 14 · Metodi e tecniche dei controlli ufficiali

Art. 14

Metodi e tecniche dei controlli ufficiali

In vigore dal 15 mar 2017
Metodi e tecniche dei controlli ufficiali I metodi e le tecniche dei controlli ufficiali comprendono quanto segue, a seconda dei casi: a) l’esame dei controlli applicati dagli operatori e dei risultati così ottenuti; b) l’ispezione: i) delle attrezzature, dei mezzi di trasporto, dei locali e degli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze; ii) di animali e merci, compresi prodotti semilavorati, materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di merci o per l’alimentazione o l’accudimento degli animali; iii) di prodotti e procedimenti di pulizia e di manutenzione; iv) della tracciabilità, dell’etichettatura, della presentazione, della pubblicità e dei materiali di imballaggio pertinenti compresi materiali destinati a venire a contatto con alimenti; c) controlli delle condizioni igieniche nei locali degli operatori; d) la valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione, di corrette prassi igieniche, di buone prassi agricole e delle procedure basate sui principi dell’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP); e) l’esame di documenti, dati sulla tracciabilità e altri dati che possano essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, compresi, se del caso, documenti di accompagnamento degli alimenti, dei mangimi e di qualsiasi sostanza o materiale che entra o esce da uno stabilimento; f) interviste con gli operatori e con il loro personale; g) la verifica delle misure rilevate dall’operatore e degli altri risultati di prove; h) campionamento, analisi, diagnosi e prove; i) audit degli operatori; j) qualsiasi altra attività necessaria per rilevare casi di non conformità.
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