Art. 12
Procedure documentate di controllo
In vigore dal 15 mar 2017
Procedure documentate di controllo
1. I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate.
Tali procedure riguardano le aree tematiche delle procedure di controllo di cui al capo II dell’allegato II e contengono istruzioni per il personale addetto ai controlli ufficiali.
2. Le autorità competenti dispongono di procedure di verifica dei controlli.
3. Le autorità competenti:
a)
adottano azioni correttive in tutti i casi in cui le procedure di cui al paragrafo 2 rilevano carenze; e
b)
aggiornano secondo necessità le procedure documentate di cui al paragrafo 1.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli organismi delegati e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico.
Storico versioni
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