Art. 12

Procedure documentate di controllo

In vigore dal 15 mar 2017
Procedure documentate di controllo 1.   I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate. Tali procedure riguardano le aree tematiche delle procedure di controllo di cui al capo II dell’allegato II e contengono istruzioni per il personale addetto ai controlli ufficiali. 2.   Le autorità competenti dispongono di procedure di verifica dei controlli. 3.   Le autorità competenti: a) adottano azioni correttive in tutti i casi in cui le procedure di cui al paragrafo 2 rilevano carenze; e b) aggiornano secondo necessità le procedure documentate di cui al paragrafo 1. 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli organismi delegati e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico.
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Procedure documentate di controllo (Art. 12 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo