Art. 11
Trasparenza dei controlli ufficiali
In vigore dal 15 mar 2017
Trasparenza dei controlli ufficiali
1. Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali con un livello elevato di trasparenza e, almeno una volta l’anno, mettono a disposizione del pubblico, anche pubblicandole su internet, le informazioni pertinenti riguardanti l’organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali.
Esse garantiscono inoltre la regolare e tempestiva pubblicazione di informazioni concernenti:
a)
il tipo, il numero e i risultati dei controlli ufficiali;
b)
il tipo e il numero dei casi di non conformità rilevati;
c)
il tipo e il numero dei casi in cui le autorità competenti hanno adottato le misure di cui all’; e
d)
il tipo e il numero dei casi in cui sono state inflitte le sanzioni di cui all’.
Le informazioni di cui alle lettere da a) a d) del secondo comma del presente paragrafo possono essere fornite, se del caso, tramite la pubblicazione della relazione annuale di cui all’, paragrafo 1.
2. Le autorità competenti stabiliscono procedure per garantire che le eventuali inesattezze nelle informazioni messe a disposizione del pubblico siano opportunamente rettificate.
3. Le autorità competenti possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati di uno o più controlli ufficiali, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
i criteri di rating sono oggettivi, trasparenti e pubblici; e
b)
esistono procedure atte a garantire l’equità, la coerenza e la trasparenza del processo di attribuzione del rating.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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