Art. 13
Documentazione scritta dei controlli ufficiali
In vigore dal 15 mar 2017
Documentazione scritta dei controlli ufficiali
1. Le autorità competenti elaborano la documentazione scritta di tutti i controlli ufficiali da esse effettuati. Tale documentazione può essere su supporto cartaceo o avere formato elettronico.
Tale documentazione comprende:
a)
una descrizione degli obiettivi dei controlli ufficiali;
b)
i metodi di controllo applicati;
c)
gli esiti dei controlli ufficiali; e
d)
se opportuno, l’indicazione delle azioni che le autorità competenti richiedono all’operatore interessato di porre in essere sulla base degli esiti dei controlli ufficiali.
2. A meno che sia richiesto diversamente a fini di indagini giudiziarie o per la tutela di procedure giudiziarie, agli operatori sottoposti a un controllo ufficiale è fornita, su loro richiesta, una copia della documentazione di cui al paragrafo 1, eccetto nei casi in cui è stato rilasciato un certificato o un attestato ufficiale. Le autorità competenti informano tempestivamente per iscritto l’operatore in merito a qualsiasi caso di non conformità individuato mediante i controlli ufficiali.
3. Se i controlli ufficiali richiedono la presenza continua o periodica di personale o di rappresentanti delle autorità competenti presso i locali dell’operatore, la documentazione di cui al paragrafo 1 è elaborata con una frequenza che consenta alle autorità competenti e all’operatore:
a)
di essere regolarmente informati del livello di conformità; e
b)
di ricevere tempestivamente notizia di qualsiasi caso di non conformità individuato mediante i controlli ufficiali.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli organismi delegati, alle autorità di controllo competenti per il settore biologico e alle persone fisiche cui sono stati delegati taluni compiti relativi ai controlli ufficiali.
Storico versioni
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