Art. 13 · Documentazione scritta dei controlli ufficiali

Art. 13

Documentazione scritta dei controlli ufficiali

In vigore dal 15 mar 2017
Documentazione scritta dei controlli ufficiali 1.   Le autorità competenti elaborano la documentazione scritta di tutti i controlli ufficiali da esse effettuati. Tale documentazione può essere su supporto cartaceo o avere formato elettronico. Tale documentazione comprende: a) una descrizione degli obiettivi dei controlli ufficiali; b) i metodi di controllo applicati; c) gli esiti dei controlli ufficiali; e d) se opportuno, l’indicazione delle azioni che le autorità competenti richiedono all’operatore interessato di porre in essere sulla base degli esiti dei controlli ufficiali. 2.   A meno che sia richiesto diversamente a fini di indagini giudiziarie o per la tutela di procedure giudiziarie, agli operatori sottoposti a un controllo ufficiale è fornita, su loro richiesta, una copia della documentazione di cui al paragrafo 1, eccetto nei casi in cui è stato rilasciato un certificato o un attestato ufficiale. Le autorità competenti informano tempestivamente per iscritto l’operatore in merito a qualsiasi caso di non conformità individuato mediante i controlli ufficiali. 3.   Se i controlli ufficiali richiedono la presenza continua o periodica di personale o di rappresentanti delle autorità competenti presso i locali dell’operatore, la documentazione di cui al paragrafo 1 è elaborata con una frequenza che consenta alle autorità competenti e all’operatore: a) di essere regolarmente informati del livello di conformità; e b) di ricevere tempestivamente notizia di qualsiasi caso di non conformità individuato mediante i controlli ufficiali. 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli organismi delegati, alle autorità di controllo competenti per il settore biologico e alle persone fisiche cui sono stati delegati taluni compiti relativi ai controlli ufficiali.
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