Art. 16

Requisiti aggiuntivi

In vigore dal 15 mar 2017
Requisiti aggiuntivi 1.   Nei settori disciplinati dalle norme di cui alla presente sezione, tali norme si applicano in aggiunta alle altre norme di cui al presente regolamento. 2.   Nell’adottare atti delegati e atti di esecuzione ai sensi della presente sezione la Commissione prende in considerazione: a) l’esperienza acquisita dalle autorità competenti e dagli operatori del settore alimentare e dei mangimi nell’applicare le procedure di cui all’ del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (52) e all’ del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (53); b) i progressi scientifici e tecnologici; c) le aspettative dei consumatori in materia di composizione degli alimenti e i cambiamenti nei modelli di consumo degli alimenti; d) i rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante connessi ad animali e merci; e e) le informazioni su eventuali violazioni intenzionali commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente. 3.   Nell’adottare atti delegati e atti di esecuzione ai sensi della presente sezione e nella misura in cui ciò non impedisca il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle norme di cui all’, paragrafo 2, la Commissione tiene altresì conto dei seguenti elementi: a) la necessità di agevolare l’applicazione degli atti delegati e degli atti di esecuzione, tenendo conto della natura e delle dimensioni delle piccole imprese; b) la necessità di consentire la continuazione dell’uso di metodi tradizionali in qualsiasi fase di produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti e produzione di alimenti tradizionali; e c) le esigenze degli operatori situati in regioni soggette a specifici vincoli geografici.
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Requisiti aggiuntivi (Art. 16 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo