Art. 135
Protezione dei dati
In vigore dal 15 mar 2017
Protezione dei dati
1. La direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) si applicano nella misura in cui le informazioni trattate tramite IMSOC contengono dati personali ai sensi dell’, lettera a), della direttiva 95/46/CE e dell’, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001.
2. In relazione alle loro responsabilità di trasmettere le informazioni pertinenti all’IMSOC e al trattamento di dati personali che potrebbe risultare da tali attività, le autorità competenti degli Stati membri sono considerate responsabili del trattamento ai sensi dell’, lettera d), della direttiva 95/46/CE.
3. In relazione alla sua responsabilità di gestire l’IMSOC e al trattamento di dati personali che potrebbe risultare da tale attività, la Commissione è considerata responsabile del trattamento ai sensi dell’, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001.
4. Gli Stati membri possono limitare i diritti e gli obblighi di cui all’, paragrafo 1, all’, all’, paragrafo 1, e all’ della direttiva 95/46/CE nella misura del necessario al fine di salvaguardare l’interesse di cui all’, paragrafo 1, lettere d) e f) di tale direttiva.
5. La Commissione può limitare i diritti e gli obblighi di cui all’, paragrafo 1, all’, all’, paragrafo 1, e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 45/2001 laddove tale limitazione costituisca una misura necessaria a salvaguardare gli interessi di cui all’, paragrafo 1, lettere a) ed e), di tale regolamento, durante il periodo in cui si pianificano o eseguono azioni tese a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti o a garantire l’applicazione di tale normativa nel caso specifico cui fanno riferimento le informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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