Art. 133
Uso dell’IMSOC nel caso di animali e merci soggetti a determinati controlli ufficiali
In vigore dal 15 mar 2017
Uso dell’IMSOC nel caso di animali e merci soggetti a determinati controlli ufficiali
1. Nel caso di animali o merci i cui spostamenti all’interno dell’Unione o la cui immissione in commercio siano soggetti a specifiche prescrizioni o procedure stabilite dalla normativa di cui all’, paragrafo 2, l’IMSOC consente alle autorità competenti del luogo di spedizione e alle altre autorità competenti responsabili dell’esecuzione dei controlli ufficiali su tali animali o merci di scambiarsi in tempo reale dati, informazioni e documenti relativi ad animali o merci trasferiti da uno Stato membro ad un altro e ai controlli ufficiali eseguiti.
Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle merci soggette alle norme di cui all’, paragrafo 2, lettere g) e h).
2. Nel caso di animali e merci esportati ai quali si applica la normativa dell’Unione in materia di rilascio di titoli d’esportazione, l’IMSOC consente alle autorità competenti del luogo di spedizione e alle altre autorità competenti responsabili dell’esecuzione dei controlli ufficiali di scambiarsi in tempo reale dati, informazioni e documenti riguardanti tali animali e merci e l’esito dei controlli effettuati su di essi.
3. Nel caso di animali o merci soggetti ai controlli ufficiali di cui agli articoli da 44 a 64, l’IMSOC:
a)
consente alle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri e alle altre autorità competenti responsabili dell’esecuzione dei controlli ufficiali su tali animali o merci di scambiarsi in tempo reale dati, informazioni e documenti riguardanti tali animali e merci e i controlli effettuati su tali animali o merci;
b)
consente alle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri di condividere e scambiare dati, informazioni e documenti pertinenti con le autorità doganali e le altre autorità responsabili dell’esecuzione di controlli su animali o merci che entrano nell’Unione da paesi terzi, e con gli operatori che intervengono nelle procedure d’ingresso, in conformità alle norme adottate ai sensi dell’, paragrafo 4, e dell’, paragrafo 2, e ad altre norme dell’Unione in materia; e
c)
integra ed esegue le procedure di cui all’, paragrafo 3, lettera a), e all’, paragrafo 6.
4. Ai fini del presente articolo, l’IMSOC integra il sistema Traces esistente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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