Art. 75

Collaborazione tra le autorità in merito a partite che entrano nell’Unione da paesi terzi

In vigore dal 15 mar 2017
Collaborazione tra le autorità in merito a partite che entrano nell’Unione da paesi terzi 1.   Le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità degli Stati membri che si occupano di animali e merci che entrano nell’Unione collaborano strettamente per garantire che i controlli ufficiali sulle partite di animali e merci che entrano nell’Unione siano effettuati secondo quanto prescritto dal presente regolamento. A tal fine, le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità: a) si assicurano reciprocamente l’accesso alle informazioni necessarie all’organizzazione e allo svolgimento delle rispettive attività in relazione agli animali e alle merci che entrano nell’Unione; e b) garantiscono il tempestivo scambio di tali informazioni, anche per via elettronica. 2.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme uniformi in merito ai meccanismi di collaborazione che le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità di cui al paragrafo 1 sono tenute a predisporre per garantire: a) l’accesso delle autorità competenti alle informazioni necessarie per l’identificazione immediata e completa delle partite di animali e merci in ingresso nell’Unione che sono soggette a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri ai sensi dell’, paragrafo 1; b) l’aggiornamento reciproco, mediante scambi di informazioni o sincronizzazione delle pertinenti banche dati, delle informazioni raccolte dalle autorità competenti, dalle autorità doganali e da altre autorità sulle partite di animali e di merci che entrano nell’Unione; e c) la rapida comunicazione delle decisioni prese da tali autorità sulla base delle informazioni di cui alle lettere a) e b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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Collaborazione tra le autorità in merito a partite che entrano nell’Unione da paesi terzi (Art. 75 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo