Art. 101

Responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento

In vigore dal 15 mar 2017
Responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento 1.   I laboratori nazionali di riferimento, nell’area di loro competenza: a) collaborano con i laboratori di riferimento dell’Unione europea e partecipano a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio da essi organizzati; b) coordinano le attività dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell’, paragrafo 1, al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro impiego; c) se del caso, organizzano prove comparative interlaboratorio o prove valutative tra laboratori ufficiali, assicurano un debito follow-up di tali prove e comunicano alle autorità competenti i relativi risultati e follow-up; d) assicurano la trasmissione alle autorità competenti e ai laboratori ufficiali delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell’Unione europea; e) offrono, nell’ambito della loro missione, assistenza scientifica e tecnica alle autorità competenti per l’attuazione di PCNP di cui all’ e di programmi di controllo coordinati adottati a norma dell’; f) se del caso, convalidano i reagenti e i lotti di reagenti, istituiscono e mantengono elenchi aggiornati delle sostanze e dei reagenti di riferimento disponibili e dei fabbricanti e fornitori di tali sostanze e reagenti; g) se necessario svolgono corsi di formazione per il personale dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell’, paragrafo 1; e h) assistono attivamente gli Stati membri che li hanno designati nella diagnosi di focolai di malattie di origine alimentare, zoonotica o animale, o nella diagnosi di organismi nocivi per le piante e in caso di non conformità di partite, effettuando diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione, epizooziologici o tassonomici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento riguardo alla definizione di responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento in aggiunta a quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti delegati si limitano a garantire la coerenza con eventuali responsabilità e compiti aggiuntivi adottati a norma dell’, paragrafo 2.
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Responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento (Art. 101 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo