Art. 103

Organi di collegamento

In vigore dal 15 mar 2017
Organi di collegamento 1.   Ogni Stato membro designa uno o più organi di collegamento che fungano da punti di contatto responsabili di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti ai sensi degli articoli da 104 a 107. 2.   La designazione di organi di collegamento non preclude contatti diretti, scambi di informazioni o collaborazione tra il personale delle autorità competenti nei vari Stati membri. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i recapiti relativi ai propri organi di collegamento designati a norma del paragrafo 1, e ogni ulteriore modifica di tali dati. 4.   La Commissione pubblica e aggiorna sul suo sito web l’elenco degli organi di collegamento comunicati dagli Stati membri in conformità del paragrafo 3. 5.   Tutte le richieste di assistenza ai sensi dell’, paragrafo 1, e le notifiche e le comunicazioni ai sensi degli , sono trasmesse da un organo di collegamento al suo omologo nello Stato membro destinatario della domanda o della notifica. 6.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le specifiche degli strumenti tecnici e le procedure di comunicazione tra gli organi di collegamento designati a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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Organi di collegamento (Art. 103 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo