Art. 101
Responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento
In vigore dal 15 mar 2017
Responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento
1. I laboratori nazionali di riferimento, nell’area di loro competenza:
a)
collaborano con i laboratori di riferimento dell’Unione europea e partecipano a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio da essi organizzati;
b)
coordinano le attività dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell’, paragrafo 1, al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro impiego;
c)
se del caso, organizzano prove comparative interlaboratorio o prove valutative tra laboratori ufficiali, assicurano un debito follow-up di tali prove e comunicano alle autorità competenti i relativi risultati e follow-up;
d)
assicurano la trasmissione alle autorità competenti e ai laboratori ufficiali delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell’Unione europea;
e)
offrono, nell’ambito della loro missione, assistenza scientifica e tecnica alle autorità competenti per l’attuazione di PCNP di cui all’ e di programmi di controllo coordinati adottati a norma dell’;
f)
se del caso, convalidano i reagenti e i lotti di reagenti, istituiscono e mantengono elenchi aggiornati delle sostanze e dei reagenti di riferimento disponibili e dei fabbricanti e fornitori di tali sostanze e reagenti;
g)
se necessario svolgono corsi di formazione per il personale dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell’, paragrafo 1; e
h)
assistono attivamente gli Stati membri che li hanno designati nella diagnosi di focolai di malattie di origine alimentare, zoonotica o animale, o nella diagnosi di organismi nocivi per le piante e in caso di non conformità di partite, effettuando diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione, epizooziologici o tassonomici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento riguardo alla definizione di responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento in aggiunta a quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti delegati si limitano a garantire la coerenza con eventuali responsabilità e compiti aggiuntivi adottati a norma dell’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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