Art. 109
Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) e organismo unico per il PCNP
In vigore dal 15 mar 2017
Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) e organismo unico per il PCNP
1. Gli Stati membri assicurano che i controlli ufficiali disciplinati dal presente regolamento siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un PCNP, la cui elaborazione e attuazione sono coordinate in tutto il loro territorio.
2. Gli Stati membri designano un organismo unico incaricato di:
a)
coordinare la preparazione del PCNP fra tutte le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali;
b)
garantire che tale PCNP sia coerente;
c)
raccogliere informazioni sull’attuazione del PCNP in vista della presentazione delle relazioni annuali di cui all’ e del riesame e aggiornamento dello stesso, secondo necessità, a norma dell’, paragrafo 2.
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