Art. 109 · Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) e organismo unico per il PCNP

Art. 109

Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) e organismo unico per il PCNP

In vigore dal 15 mar 2017
Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) e organismo unico per il PCNP 1.   Gli Stati membri assicurano che i controlli ufficiali disciplinati dal presente regolamento siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un PCNP, la cui elaborazione e attuazione sono coordinate in tutto il loro territorio. 2.   Gli Stati membri designano un organismo unico incaricato di: a) coordinare la preparazione del PCNP fra tutte le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali; b) garantire che tale PCNP sia coerente; c) raccogliere informazioni sull’attuazione del PCNP in vista della presentazione delle relazioni annuali di cui all’ e del riesame e aggiornamento dello stesso, secondo necessità, a norma dell’, paragrafo 2.
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