Art. 111

Preparazione, aggiornamento e riesame dei PCNP

In vigore dal 15 mar 2017
Preparazione, aggiornamento e riesame dei PCNP 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il PCNP di cui all’, paragrafo 1, sia messo a disposizione del pubblico, ad eccezione delle parti del piano la cui divulgazione potrebbe compromettere l’efficacia dei controlli ufficiali. 2.   Il PCNP è aggiornato regolarmente per adeguarlo alle modifiche della normativa di cui all’, paragrafo 2, ed è riesaminato per tener conto almeno dei seguenti fattori: a) il manifestarsi di nuove malattie, nuovi organismi nocivi per le piante o altri rischi sanitari per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente; b) i cambiamenti significativi nella struttura, nella gestione o nel funzionamento delle autorità competenti dello Stato membro; c) gli esiti dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri; d) gli esiti dei controlli della Commissione effettuati nello Stato membro in conformità all’, paragrafo 1; e) i risultati scientifici; e f) gli esiti dei controlli ufficiali eseguiti dalle autorità competenti del paese terzo in uno Stato membro. 3.   Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione l’ultima versione aggiornata dei rispettivi PNCP.
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Preparazione, aggiornamento e riesame dei PCNP (Art. 111 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo