Art. 108

Assistenza coordinata e follow-up della Commissione

In vigore dal 15 mar 2017
Assistenza coordinata e follow-up della Commissione 1.   Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati non siano in grado di concordare azioni appropriate per contrastare la non conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, la Commissione coordina senza indugio le misure e le azioni intraprese dalle autorità competenti in conformità del presente titolo, ove le informazioni in possesso della Commissione: a) riportino attività che sono o sembrano essere non conformi alla normativa di cui all’, paragrafo 2, e hanno o possono avere ramificazioni in più Stati membri; o b) indichino che è possibile che le stesse attività, o attività simili, che sono o sembrano essere non conformi alla normativa di cui all’, paragrafo 2, stiano avendo luogo in più Stati membri. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, la Commissione può: a) in collaborazione con lo Stato membro interessato, inviare una squadra di ispettori per effettuare un controllo ufficiale in loco; b) richiedere, mediante atti di esecuzione, che le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e, se del caso, di altri Stati membri interessati, intensifichino opportunamente i controlli ufficiali e riferiscano alla Commissione riguardo alle misure da esse adottate; c) adottare ogni altro provvedimento opportuno in conformità della normativa di cui all’, paragrafo 2. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per lo scambio rapido di informazioni nei casi di cui al paragrafo 1.
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Assistenza coordinata e follow-up della Commissione (Art. 108 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo