Art. 92
CSD che offrono servizi accessori di tipo bancario tramite un ente creditizio designato
In vigore dal 11 nov 2016
CSD che offrono servizi accessori di tipo bancario tramite un ente creditizio designato
La domanda di autorizzazione di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014 contempla le seguenti informazioni:
a)
copia della decisione dell'organo di amministrazione del CSD richiedente l'autorizzazione in merito alla domanda di autorizzazione e verbale della riunione nella quale l'organo di amministrazione ha approvato il contenuto del fascicolo della domanda e la sua presentazione;
b)
i dati di contatto della persona responsabile della domanda di autorizzazione, nel caso in cui tale persona non corrisponda a quella che presenta la domanda di autorizzazione di cui all' del regolamento (UE) n. 909/2014;
c)
la denominazione sociale dell'ente creditizio designato a norma dell', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014, la forma giuridica e la sua sede legale nell'Unione;
d)
elementi di prova attestanti che l'ente creditizio di cui alla lettera c) ha ottenuto l'autorizzazione di cui all', paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014;
e)
lo statuto e altra documentazione statutaria dell'ente creditizio designato;
f)
l'assetto proprietario dell'ente creditizio designato, compresa l'identità dei suoi azionisti;
g)
l'identificazione di tutti gli azionisti comuni del CSD richiedente l'autorizzazione e dell'ente creditizio designato e di eventuali partecipazioni tra il CSD richiedente l'autorizzazione e l'ente creditizio designato;
h)
elementi di prova attestanti che l'ente creditizio designato soddisfa i requisiti prudenziali di cui all', paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 909/2014, e i requisiti di vigilanza di cui all' del medesimo regolamento;
i)
elementi di prova, compresi l'atto costitutivo, i bilanci, le relazioni di audit, le relazioni dei comitati dei rischi e altri documenti, che dimostrino che l'ente creditizio designato è conforme all', paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 909/2014;
j)
dettagli del piano di risanamento di cui all', paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 909/2014;
k)
un programma delle operazioni che soddisfi le seguenti condizioni:
i)
comprende un elenco dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, che l'ente creditizio designato intende prestare;
ii)
comprende una spiegazione di come i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 sono direttamente collegati agli eventuali servizi di base o accessori di cui alle sezioni A e B dell'allegato al regolamento (UE) n. 909/2014 che il CSD richiedente l'autorizzazione è autorizzato a prestare;
iii)
è strutturato secondo l'elenco dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014;
l)
elementi di prova a sostegno delle ragioni per non regolare i pagamenti in contanti del sistema di regolamento titoli del CSD mediante conti aperti presso una banca centrale che emette la valuta del paese in cui si svolge il regolamento;
m)
informazioni dettagliate sui seguenti aspetti della relazione tra il CSD e l'ente creditizio designato:
i)
la piattaforma informatica utilizzata per il regolamento della gamba contante delle operazioni su titoli, compresa una panoramica dell'organizzazione informatica e un'analisi dei rischi correlati e di come vengono attenuati;
ii)
le norme e le procedure applicabili per garantire il rispetto dei requisiti relativi al carattere definitivo del regolamento di cui all' del regolamento (UE) n. 909/2014;
iii)
il funzionamento e i dispositivi giuridici del processo di consegna contro pagamento, in particolare le procedure utilizzate per affrontare il rischio di credito derivante dalla gamba contante delle operazioni in titoli;
iv)
la selezione, il controllo e la gestione delle interconnessioni con altri terzi coinvolti nel processo di trasferimento di contante, in particolare i pertinenti accordi con terzi coinvolti nel processo di trasferimento di contante;
v)
l'accordo sul livello dei servizi che stabilisce i dettagli delle funzioni che il CSD esternalizza presso l'ente creditizio designato o viceversa e qualsiasi elemento di prova che dimostri il rispetto dei requisiti per l'esternalizzazione di cui all' del regolamento (UE) n. 909/2014;
vi)
l'analisi dettagliata, contenuta nel piano di risanamento del CSD richiedente l'autorizzazione, degli eventuali effetti della fornitura di servizi accessori di tipo bancario sulla fornitura dei servizi di base del CSD;
vii)
la divulgazione di potenziali conflitti di interessi nei dispositivi di governo societario, risultanti dai servizi accessori di tipo bancario, e le misure adottate per risolverli;
viii)
elementi di prova atti a dimostrare che l'ente creditizio dispone della necessaria capacità contrattuale e operativa di accedere rapidamente alle garanzie in titoli situate presso il CSD e relative alla concessione di credito infragiornaliero e, se del caso, di credito a breve termine.
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