Art. 60

Misure di riconciliazione per le operazioni societarie

In vigore dal 11 nov 2016
Misure di riconciliazione per le operazioni societarie 1.   Il CSD non stabilisce i diritti ai proventi di operazioni societarie sullo stock che modificherebbero il saldo dei conti titoli detenuti dal CSD fino a quando non sono completate le misure di riconciliazione specificate all' e agli . 2.   Una volta che l'operazione societaria è stata trattata, il CSD garantisce l'aggiornamento di tutti i conti titoli detenuti dal CSD a livello centrale o non centrale.
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Misure di riconciliazione per le operazioni societarie (Art. 60 Regolamento (UE) 2017/392) — Testo vigente | Portale Normativo