Art. 90
Procedura
In vigore dal 11 nov 2016
Procedura
1. In caso di rifiuto dell'accesso, la parte richiedente ha diritto a presentare un reclamo, entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento del rifiuto, all'autorità competente del CSD cui è presentata la domanda, alla CCP o alla sede di negoziazione che ha rifiutato l'accesso a norma dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 4, dell', paragrafo 2, o dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.
2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 può chiedere informazioni supplementari relative al rifiuto dell'accesso alla parte richiedente e alla parte cui è presentata la domanda.
Le risposte alla richiesta di informazioni di cui al primo comma sono comunicate all'autorità competente entro due settimane dalla data di ricevimento della richiesta.
Conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, entro un termine di due giorni lavorativi a partire dalla data di ricevimento del reclamo di cui al paragrafo 1, l'autorità competente della parte cui è presentata la domanda trasmette il reclamo all'autorità rilevante di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, dello Stato membro del luogo di stabilimento della parte cui è presentata la domanda.
3. Se del caso, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 consulta le seguenti autorità in merito alla sua valutazione iniziale del reclamo entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento del reclamo:
a)
l'autorità competente del luogo di stabilimento del partecipante richiedente, in conformità all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014;
b)
l'autorità competente del luogo di stabilimento dell'emittente richiedente, in conformità all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014;
c)
l'autorità competente del CSD richiedente e l'autorità rilevante di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, responsabile della sorveglianza del sistema di regolamento titoli operato dal CSD richiedente, a norma dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014;
d)
l'autorità competente della CCP o della sede di negoziazione richiedente a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, e l'autorità rilevante di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, responsabile della sorveglianza del sistema di regolamento titoli nello Stato membro in cui la controparte centrale e le sedi di negoziazione richiedenti sono stabilite, a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.
4. Le autorità di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), rispondono entro un mese dalla data della richiesta di consultazione di cui al paragrafo 3. Qualora un'autorità di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), non fornisca un parere entro tale termine, si ritiene che abbia espresso parere favorevole sulla valutazione fornita dall'autorità competente di cui al paragrafo 3.
5. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 informa le autorità di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), della sua valutazione finale del reclamo entro due settimane dal termine di cui al paragrafo 4.
6. In caso di disaccordo di una delle autorità di cui paragrafo 3, lettere da a) a d), in merito alla valutazione fornita dall'autorità competente di cui al paragrafo 1, ciascuna di queste autorità può deferire la questione all'ESMA entro due settimane a decorrere dalla data in cui l'autorità competente di cui al paragrafo 1 ha fornito le informazioni concernenti la sua valutazione finale del reclamo conformemente al paragrafo 5.
7. Nel caso in cui la questione non sia stata deferita all'ESMA, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 invia una risposta motivata alla parte richiedente entro due giorni lavorativi dal termine di cui al paragrafo 6.
L'autorità competente di cui al paragrafo 1 informa altresì la parte cui è presentata la domanda e le autorità di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), della risposta motivata di cui al primo comma del presente paragrafo entro due giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui invia la risposta motivata alla parte richiedente.
8. Nel caso di deferimento all'ESMA di cui al paragrafo 6, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 informa del deferimento la parte richiedente e la parte cui è presentata la domanda entro due giorni lavorativi dalla data del deferimento.
9. Se il rifiuto della parte cui è presentata la domanda di concedere l'accesso alla parte richiedente è ritenuto ingiustificato secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 7, l'autorità competente di cui al paragrafo 1, entro due settimane dal termine di cui al paragrafo 7, ordina alla parte cui è presentata la domanda di concedere l'accesso alla parte richiedente entro tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordine.
Il termine di cui al primo comma è esteso a otto mesi in caso di collegamenti personalizzati che necessitano di uno sviluppo significativo di strumenti informatici, salvo diverso accordo tra il CSD richiedente e il CSD cui è presentata la domanda.
L'ordine indica i motivi per cui l'autorità competente di cui al paragrafo 1 ha concluso che il rifiuto di concedere l'accesso da parte della parte cui è presentata la domanda non era giustificato.
Tale ordine è inviato all'ESMA, alle autorità di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), alla parte richiedente e alla parte cui è presentata la domanda entro due giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
10. La procedura di cui ai paragrafi da 1 a 9 si applica anche nel caso in cui la parte cui è presentata la domanda intenda revocare l'accesso ad una parte richiedente alla quale già presta i suoi servizi.
Storico versioni
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