Art. 53
Requisiti generali
In vigore dal 11 nov 2016
Requisiti generali
1. Il CSD conserva in maniera completa e accurata i dati relativi a tutte le attività specificate nel presente regolamento in qualsiasi momento, anche nel corso di perturbazioni durante le quali sono attivati la politica di continuità operativa e i piani di ripristino in caso di disastro. I dati devono essere facilmente accessibili.
2. I dati conservati dal CSD sono distinti per ciascuno dei servizi prestati dal CSD in conformità al regolamento (UE) n. 909/2014.
3. Il CSD conserva i dati su un supporto durevole che consenta di mettere le informazioni a disposizione delle autorità di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014. Il sistema di conservazione dei dati garantisce che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
ciascuna fase fondamentale dell'elaborazione dei dati da parte del CSD può essere ricostituita;
b)
il contenuto originario di una registrazione di dati prima di correzioni o altre modifiche può essere registrato, rintracciato e recuperato;
c)
sono predisposte misure volte a prevenire un'alterazione non autorizzata dei dati;
d)
sono predisposte misure volte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati registrati;
e)
nel sistema di conservazione dei dati è integrato un meccanismo per l'identificazione e la correzione degli errori;
f)
nel sistema di conservazione dei dati è garantito il recupero tempestivo dei dati in caso di disfunzione del sistema.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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