Art. 53

Requisiti generali

In vigore dal 11 nov 2016
Requisiti generali 1.   Il CSD conserva in maniera completa e accurata i dati relativi a tutte le attività specificate nel presente regolamento in qualsiasi momento, anche nel corso di perturbazioni durante le quali sono attivati la politica di continuità operativa e i piani di ripristino in caso di disastro. I dati devono essere facilmente accessibili. 2.   I dati conservati dal CSD sono distinti per ciascuno dei servizi prestati dal CSD in conformità al regolamento (UE) n. 909/2014. 3.   Il CSD conserva i dati su un supporto durevole che consenta di mettere le informazioni a disposizione delle autorità di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014. Il sistema di conservazione dei dati garantisce che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) ciascuna fase fondamentale dell'elaborazione dei dati da parte del CSD può essere ricostituita; b) il contenuto originario di una registrazione di dati prima di correzioni o altre modifiche può essere registrato, rintracciato e recuperato; c) sono predisposte misure volte a prevenire un'alterazione non autorizzata dei dati; d) sono predisposte misure volte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati registrati; e) nel sistema di conservazione dei dati è integrato un meccanismo per l'identificazione e la correzione degli errori; f) nel sistema di conservazione dei dati è garantito il recupero tempestivo dei dati in caso di disfunzione del sistema.
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