Art. 54
Dati riguardanti operazioni/istruzioni di regolamento (flusso)
In vigore dal 11 nov 2016
Dati riguardanti operazioni/istruzioni di regolamento (flusso)
1. Il CSD conserva i dati relativi alla totalità delle operazioni, delle istruzioni di regolamento e degli ordini riguardanti le restrizioni di regolamento che tratta, e garantisce che i dati contengano tutte le informazioni necessarie per identificarli con esattezza.
2. In relazione a ciascuna istruzione di regolamento ricevuta e a ciascun ordine riguardante le restrizioni di regolamento ricevuto, il CSD, subito dopo aver ricevuto le informazioni pertinenti, registra e aggiorna i seguenti elementi, a seconda del fatto che l'istruzione di regolamento o le restrizioni di regolamento riguardino esclusivamente titoli o contante oppure sia titoli che contante:
a)
il tipo di istruzione di regolamento di cui all', paragrafo 1, lettere da h) a v);
b)
il tipo di operazione, come segue:
i)
acquisto o vendita di titoli;
ii)
operazioni di gestione delle garanzie;
iii)
operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito;
iv)
operazioni di vendita con patto di riacquisto;
v)
altre;
c)
il riferimento di istruzione univoco del partecipante;
d)
la data della negoziazione;
e)
la data prevista per il regolamento;
f)
la data e l'ora del regolamento;
g)
la data e l'ora dell'immissione dell'istruzione di regolamento nel sistema di regolamento titoli;
h)
la data e l'ora dell'irrevocabilità dell'istruzione di regolamento;
i)
la data e l'ora dell'abbinamento (matching) in caso di istruzioni di regolamento abbinate;
j)
l'identificativo del conto titoli;
k)
l'identificativo del conto corrente;
l)
l'identificativo della banca di regolamento;
m)
l'identificativo del partecipante disponente;
n)
l'identificativo della controparte del partecipante disponente;
o)
l'identificativo del cliente del partecipante disponente, se noto al CSD;
p)
l'identificativo del cliente della controparte del partecipante disponente, se noto al CSD;
q)
l'identificativo dei titoli;
r)
la valuta di regolamento;
s)
l'importo regolamento in contanti;
t)
la quantità o l'importo nominale dei titoli;
u)
lo status dell'istruzione di regolamento indicante:
i)
le istruzioni in attesa che possono ancora essere regolate alla data prevista per il regolamento;
ii)
le istruzioni di regolamento non andate a buon fine che non possono più essere regolate alla data prevista per il regolamento;
iii)
le istruzioni di regolamento integralmente regolate;
iv)
le istruzioni di regolamento parzialmente regolate, comprensive della parte regolata e della parte mancante o in strumenti finanziari o in contante;
v)
le istruzioni di regolamento cancellate, corredate di un'indicazione che specifichi se l'istruzione è stata cancellata dal sistema o dal partecipante.
Per ciascuna delle categorie di istruzioni di regolamento di cui al primo comma, sono registrate le seguenti informazioni:
a)
se l'istruzione è abbinata o non abbinata;
b)
se l'istruzione può essere regolata parzialmente;
c)
se l'istruzione è in attesa;
d)
laddove pertinenti, le motivazioni per cui l'istruzione è in attesa o non è andata a buon fine;
e)
il luogo di negoziazione;
f)
se del caso, il luogo di compensazione (clearing);
laddove sia stata avviata una procedura di acquisto forzoso conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, informazioni riguardanti:
i)
i risultati finali della procedura di acquisto forzoso al più tardi nell'ultimo giorno lavorativo del periodo di differimento, compresi il numero e il valore degli strumenti finanziari se l'acquisto è andato parzialmente o integralmente a buon fine;
ii)
il pagamento di un risarcimento in contanti, compreso l'importo del risarcimento in contanti, se l'acquisto forzoso non è possibile o non è andato a buon fine o è andato parzialmente a buon fine;
iii)
la cancellazione dell'istruzione di regolamento iniziale;
iv)
per ciascun mancato regolamento, l'importo delle penali di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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