Art. 7

Informazione sui gruppi

In vigore dal 11 nov 2016
Informazione sui gruppi 1.   Se il CSD richiedente l'autorizzazione è parte di un gruppo di imprese che comprende altri CSD o enti creditizi di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014, la domanda di autorizzazione contiene: a) politiche e procedure di cui all', paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014; b) informazioni sulla composizione dell'alta dirigenza e dell'organo di amministrazione e sull'assetto azionario dell'impresa madre e delle altre imprese del gruppo; c) servizi e soggetti di rilievo non appartenenti all'alta dirigenza che il CSD richiedente l'autorizzazione condivide con altre imprese del gruppo; 2.   Se il CSD richiedente l'autorizzazione ha un'impresa madre, la domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni: a) indirizzo della sede legale dell'impresa madre del CSD richiedente l'autorizzazione; b) se l'impresa madre è un'entità autorizzata o registrata e soggetta a vigilanza ai sensi della normativa dell'Unione o di paesi terzi, qualsiasi autorizzazione o numero di registrazione pertinente e il nome dell'autorità competente o delle autorità competenti per la vigilanza dell'impresa madre. 3.   Se il CSD richiedente l'autorizzazione ha esternalizzato servizi o attività a un'impresa del gruppo in conformità dell' del regolamento (UE) n. 909/2014, la domanda include una sintesi e una copia dell'accordo di esternalizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:392:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo