Art. 7
Informazione sui gruppi
In vigore dal 11 nov 2016
Informazione sui gruppi
1. Se il CSD richiedente l'autorizzazione è parte di un gruppo di imprese che comprende altri CSD o enti creditizi di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014, la domanda di autorizzazione contiene:
a)
politiche e procedure di cui all', paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014;
b)
informazioni sulla composizione dell'alta dirigenza e dell'organo di amministrazione e sull'assetto azionario dell'impresa madre e delle altre imprese del gruppo;
c)
servizi e soggetti di rilievo non appartenenti all'alta dirigenza che il CSD richiedente l'autorizzazione condivide con altre imprese del gruppo;
2. Se il CSD richiedente l'autorizzazione ha un'impresa madre, la domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni:
a)
indirizzo della sede legale dell'impresa madre del CSD richiedente l'autorizzazione;
b)
se l'impresa madre è un'entità autorizzata o registrata e soggetta a vigilanza ai sensi della normativa dell'Unione o di paesi terzi, qualsiasi autorizzazione o numero di registrazione pertinente e il nome dell'autorità competente o delle autorità competenti per la vigilanza dell'impresa madre.
3. Se il CSD richiedente l'autorizzazione ha esternalizzato servizi o attività a un'impresa del gruppo in conformità dell' del regolamento (UE) n. 909/2014, la domanda include una sintesi e una copia dell'accordo di esternalizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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