Art. 84

Condizioni per l'adeguata protezione dei CSD collegati e dei loro partecipanti

In vigore dal 11 nov 2016
Condizioni per l'adeguata protezione dei CSD collegati e dei loro partecipanti 1.   Un collegamento tra CSD è stabilito e mantenuto alle seguenti condizioni: a) il CSD richiedente soddisfa i requisiti delle norme di partecipazione del CSD cui è presentata la domanda; b) il CSD richiedente effettua un'analisi della solidità finanziaria del CSD del paese terzo cui è presentata la domanda, dei suoi dispositivi di governo societario, della sua capacità di trattamento, della sua affidabilità operativa e della sua eventuale dipendenza da un fornitore di servizi critici terzo; c) il CSD richiedente adotta tutte le misure necessarie al fine di controllare e gestire i rischi individuati in seguito all'analisi di cui alla lettera b); d) il CSD richiedente comunica i termini e le condizioni giuridiche e operative dell'accordo di collegamento ai suoi partecipanti affinché valutino e gestiscano i rischi esistenti; e) prima di stabilire un collegamento con il CSD di un paese terzo, il CSD richiedente effettua una valutazione della legislazione locale applicabile al CSD cui è presentata la domanda; f) i CSD collegati assicurano la riservatezza delle informazioni relative al funzionamento del collegamento. La capacità di garantire la riservatezza è attestata dalle informazioni fornite dai CSD, compresi gli eventuali pareri o accordi giuridici pertinenti; g) i CSD collegati decidono di comune accordo norme e procedure armonizzate in relazione a questioni operative e alla comunicazione ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 909/2014; h) prima che il collegamento diventi operativo, il CSD richiedente e il CSD cui è presentata la domanda: i) conducono test end-to-end; ii) stabiliscono un piano di emergenza, nel quadro del piano di continuità operativa di ciascun CSD, in cui individuano le situazioni di malfunzionamento o di guasto dei sistemi di regolamento titoli dei due CSD e le azioni correttive previste qualora si verifichino tali situazioni; i) tutti gli accordi di collegamento sono riesaminati almeno a cadenza annuale dal CSD cui è presentata la domanda e dal CSD richiedente, tenendo conto di tutti gli sviluppi pertinenti, compreso l'andamento del mercato e l'evoluzione tecnologica, nonché di eventuali sviluppi della normativa locale di cui alla lettera e); j) per i collegamenti tra CSD che non prevedono il regolamento tramite consegna contro pagamento, il riesame annuale di cui alla lettera i) comprende anche una valutazione di eventuali sviluppi che potrebbero consentire il regolamento tramite consegna contro pagamento. Ai fini della lettera e), nell'effettuare la valutazione il CSD garantisce che i titoli mantenuti nel sistema di regolamento titoli operato dal CSD cui è presentata la domanda godano di un livello di protezione delle attività comparabile a quello assicurato dalle norme applicabili al sistema di regolamento titoli operato dal CSD richiedente. Il CSD richiedente impone al CSD del paese terzo di procedere a una valutazione giuridica dei seguenti elementi: i) i diritti del CSD richiedente sui titoli, in particolare la legge applicabile agli aspetti patrimoniali, la natura dei diritti del CSD richiedente sui titoli, la possibilità di vincolare i titoli; ii) le ripercussioni sul CSD richiedente di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del CSD del paese terzo cui è presentata la domanda per quanto riguarda l'obbligo di segregazione, il carattere definitivo del regolamento, le procedure e i termini per esigere i titoli nel paese terzo in questione. 2.   In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, i collegamenti tra CSD che prevedono il regolamento tramite consegna contro pagamento sono stabiliti e mantenuti alle seguenti condizioni: a) il CSD richiedente valuta e attenua i rischi supplementari derivanti dal regolamento per contante; b) il CSD che non è autorizzato a prestare servizi accessori di tipo bancario a norma dell' del regolamento (UE) n. 909/2014, e che interviene nell'esecuzione del pagamento in contanti per conto dei suoi partecipanti, non riceve crediti e utilizza i meccanismi di prefinanziamento coperti dai partecipanti per i regolamenti tramite consegna contro pagamento da trattare attraverso il collegamento; c) il CSD che utilizza un intermediario per il pagamento in contanti garantisce che l'intermediario effettui il regolamento in modo efficiente. Il CSD procede a riesami annuali degli accordi conclusi con tale intermediario. 3.   In aggiunta alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, un collegamento interoperabile è stabilito e mantenuto alle seguenti condizioni: a) i CSD collegati decidono di comune accordo norme equivalenti in materia di riconciliazione, orari di apertura per il trattamento del regolamento e delle operazioni societarie e orari limite (cut-off time); b) i CSD collegati stabiliscono procedure e meccanismi equivalenti per la trasmissione di istruzioni di regolamento al fine di assicurare un trattamento corretto, sicuro e interamente automatizzato delle istruzioni di regolamento; c) se il collegamento interoperabile prevede il regolamento tramite consegna contro pagamento, i CSD collegati registrano i risultati del regolamento nelle proprie scritture almeno su base giornaliera e senza indebito ritardo; d) i CSD collegati decidono di comune accordo modelli di gestione del rischio equivalenti; e) i CSD collegati decidono di comune accordo norme e procedure equivalenti da seguire in caso di imprevisti e inadempimento ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 909/2014.
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