Art. 82
Termini appropriati per l'accesso alle attività
In vigore dal 11 nov 2016
Termini appropriati per l'accesso alle attività
1. Il CSD ha un accesso immediato e senza condizioni alle attività liquide.
2. Il CSD ha accesso agli strumenti finanziari nella medesima giornata lavorativa in cui è adottata la decisione di liquidare gli strumenti finanziari.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il CSD mette in atto procedure che gli garantiscano l'accesso alle liquidità e agli strumenti finanziari nei tempi ivi indicati. Il CSD informa l'autorità competente di ogni modifica di tali procedure in conformità all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014 e ne ottiene la convalida prima di attuare tale modifica.
Storico versioni
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