Art. 82 · Termini appropriati per l'accesso alle attività

Art. 82

Termini appropriati per l'accesso alle attività

In vigore dal 11 nov 2016
Termini appropriati per l'accesso alle attività 1.   Il CSD ha un accesso immediato e senza condizioni alle attività liquide. 2.   Il CSD ha accesso agli strumenti finanziari nella medesima giornata lavorativa in cui è adottata la decisione di liquidare gli strumenti finanziari. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il CSD mette in atto procedure che gli garantiscano l'accesso alle liquidità e agli strumenti finanziari nei tempi ivi indicati. Il CSD informa l'autorità competente di ogni modifica di tali procedure in conformità all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014 e ne ottiene la convalida prima di attuare tale modifica.
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