Art. 85
Controllo e gestione dei rischi supplementari derivanti dall'uso di collegamenti indiretti o intermediari per gestire collegamenti tra CSD
In vigore dal 11 nov 2016
Controllo e gestione dei rischi supplementari derivanti dall'uso di collegamenti indiretti o intermediari per gestire collegamenti tra CSD
1. Oltre a soddisfare i requisiti di cui all', se il CSD richiedente si avvale di un collegamento indiretto o di un intermediario per gestire un collegamento tra CSD, esso assicura che:
a)
l'intermediario è un'entità tra le seguenti:
i)
un ente creditizio, quale definito all', paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, che soddisfi i seguenti requisiti:
—
è conforme all', paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 909/2014 o a prescrizioni in materia di segregazione e informativa almeno equivalenti a quelle di cui all', paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 909/2014, se il collegamento è stabilito con un CSD di un paese terzo,
—
garantisce il rapido accesso del CSD richiedente ai titoli di quest'ultimo, se necessario,
—
ha un basso rischio di credito, stabilito mediante una valutazione interna condotta dal CSD richiedente avvalendosi di una metodologia definita e obiettiva che non si basi esclusivamente su pareri esterni;
ii)
un ente finanziario di un paese terzo che soddisfi i seguenti requisiti:
—
è soggetto e conforme a norme prudenziali almeno equivalenti a quelle di cui al regolamento (UE) n. 575/2013,
—
possiede pratiche contabili, procedure di custodia e controlli interni solidi,
—
è conforme all', paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 909/2014 o a prescrizioni in materia di segregazione e informativa almeno equivalenti a quelle di cui all', paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 909/2014, se il collegamento è stabilito con un CSD di un paese terzo,
—
garantisce il rapido accesso del CSD richiedente ai titoli di quest'ultimo, se necessario,
—
ha un basso rischio di credito, sulla base di una valutazione interna condotta dal CSD richiedente avvalendosi di una metodologia definita e obiettiva che non si basi esclusivamente su pareri esterni;
b)
l'intermediario soddisfa le norme e i requisiti del CSD richiedente, come risulta dalle informazioni fornite dall'intermediario stesso, compresi gli eventuali pareri o accordi giuridici pertinenti;
c)
l'intermediario soddisfa la riservatezza delle informazioni relative al funzionamento del collegamento tra CSD, come risulta dalle informazioni fornite dall'intermediario stesso, compresi gli eventuali pareri o accordi giuridici pertinenti;
d)
l'intermediario possiede la capacità e i sistemi operativi per:
i)
gestire i servizi prestati al CSD richiedente;
ii)
inviare tempestivamente al CSD tutte le informazioni pertinenti ai servizi prestati in relazione al collegamento tra CSD;
iii)
rispettare le misure di riconciliazione in conformità all' e al capo IX;
e)
l'intermediario aderisce e si conforma alle politiche e alle procedure di gestione del rischio del CSD richiedente e ha competenze adeguate in materia di gestione del rischio;
f)
l'intermediario ha messo in atto misure che comprendano politiche di continuità operativa, associate a piani di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, per garantire la continuità dei servizi, la ripresa tempestiva delle operazioni e l'adempimento degli obblighi assunti in circostanze che comportano un rischio significativo di perturbazione delle operazioni;
g)
l'intermediario detiene risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai suoi obblighi nei confronti del CSD richiedente e per coprire perdite delle quali può essere ritenuto responsabile;
h)
per le operazioni del collegamento tra CSD è utilizzato un conto individuale segregato presso il CSD cui è presentata la domanda;
i)
è soddisfatta la condizione di cui all', paragrafo 1, lettera e);
j)
il CSD richiedente viene informato delle disposizioni in materia di continuità tra l'intermediario e il CSD cui è presentata la domanda;
k)
i proventi del regolamento sono immediatamente trasferiti al CSD richiedente.
Ai fini della lettera a), punto i), primo trattino, della lettera a), punto ii), terzo trattino e della lettera h), il CSD richiedente si assicura di poter avere accesso ai titoli detenuti nel conto individuale segregato in qualsiasi momento. Se un conto individuale segregato presso il CSD cui è presentata la domanda non è tuttavia disponibile per le operazioni del collegamento tra CSD stabilito con CSD di paesi terzi, il CSD richiedente informa la sua autorità competente in merito alle ragioni che giustificano la non disponibilità di conti individuali segregati e fornisce informazioni dettagliate sui rischi derivanti dall'indisponibilità di conti individuali segregati. Il CSD richiedente garantisce in ogni caso un livello adeguato di protezione delle sue attività presso il CSD del paese terzo.
2. Oltre a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, se il CSD richiedente si avvale di un intermediario per gestire un collegamento tra CSD e tale intermediario gestisce i conti titoli del CSD richiedente per suo conto nei libri contabili del CSD cui è presentata la domanda, il CSD richiedente garantisce che:
a)
l'intermediario non abbia alcun diritto sui titoli detenuti;
b)
il conto nei libri contabili del CSD cui è presentata la domanda sia aperto a nome del CSD richiedente e gli impegni e gli obblighi concernenti la registrazione, il trasferimento e la custodia di titoli siano applicabili solo tra i due CSD;
c)
il CSD richiedente possa accedere immediatamente ai titoli detenuti presso il CSD cui è presentata la domanda, anche in caso di cambiamento o di insolvenza dell'intermediario.
3. I CSD richiedenti di cui ai paragrafi 1 e 2 svolgono annualmente un'adeguata verifica (due diligence) per garantire che le condizioni ivi previste siano soddisfatte.
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