Art. 32
Rischio commerciale generale
In vigore dal 11 nov 2016
Rischio commerciale generale
1. Il CSD richiedente l'autorizzazione fornisce all'autorità competente una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo del rischio e degli strumenti informatici che esso mette in atto per gestire i rischi commerciali in conformità dell' del regolamento (UE) n. 909/2014.
2. Qualora il CSD richiedente l'autorizzazione abbia ottenuto un rating del rischio da parte di terzi, esso lo fornisce all'autorità competente unitamente a tutte le informazioni pertinenti a sostegno di tale rating del rischio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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