Art. 31
Rischio giuridico
In vigore dal 11 nov 2016
Rischio giuridico
1. La domanda di autorizzazione contiene tutte le informazioni necessarie per consentire all'autorità competente di verificare che le norme, le procedure e i contratti del CSD richiedente l'autorizzazione siano chiari, comprensibili e applicabili in tutte le giurisdizioni pertinenti a norma dell', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 909/2014.
2. Il CSD richiedente l'autorizzazione, nel caso in cui intenda esercitare l'attività in un'altra giurisdizione territoriale, fornisce all'autorità competente informazioni sulle misure messe in atto per individuare e attenuare i rischi derivanti da potenziali conflitti di legge tra le varie giurisdizioni in conformità dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014. Le informazioni includono le valutazioni giuridiche sulle quali si basano le misure.
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