Art. 44

Informazioni da fornire alle autorità di cui all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) 909/2014

In vigore dal 11 nov 2016
Informazioni da fornire alle autorità di cui all', paragrafo 7, del regolamento (UE) 909/2014 Per ogni periodo del riesame, l'autorità competente trasmette le seguenti informazioni alle autorità di cui all', paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014: a) relazione sulla valutazione da parte dell'autorità competente dei rischi ai quali il CSD è o potrebbe essere esposto o che esso genera per il corretto funzionamento dei mercati mobiliari; b) eventuali penali o azioni correttive, siano esse già stabilite o ancora in fase di valutazione, nei confronti del CSD a seguito del riesame e della valutazione. Se del caso, la relazione di cui alla lettera a) comprende i risultati delle analisi da parte dell'autorità competente delle modalità con cui il CSD rispetta i requisiti previsti dall', paragrafo 2, e la documentazione e le informazioni pertinenti di cui all', paragrafo 2, presentate dal CSD.
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Informazioni da fornire alle autorità di cui all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) 909/2014 (Art. 44 Regolamento (UE) 2017/392) — Testo vigente | Portale Normativo