Art. 32 · Rischio commerciale generale

Art. 32

Rischio commerciale generale

In vigore dal 11 nov 2016
Rischio commerciale generale 1.   Il CSD richiedente l'autorizzazione fornisce all'autorità competente una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo del rischio e degli strumenti informatici che esso mette in atto per gestire i rischi commerciali in conformità dell' del regolamento (UE) n. 909/2014. 2.   Qualora il CSD richiedente l'autorizzazione abbia ottenuto un rating del rischio da parte di terzi, esso lo fornisce all'autorità competente unitamente a tutte le informazioni pertinenti a sostegno di tale rating del rischio.
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