Art. 8
Sanzioni amministrative
In vigore dal 3 nov 2016
Sanzioni amministrative
In caso di inadempienza agli obblighi stabiliti nell'ambito del programma destinato alle scuole, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 1306/2013, il richiedente, oltre al recupero degli importi indebitamente erogati, è tenuto a pagare una sanzione amministrativa pari alla differenza tra l'importo inizialmente richiesto e quello al quale ha diritto.
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