Art. 8

Sanzioni amministrative

In vigore dal 3 nov 2016
Sanzioni amministrative In caso di inadempienza agli obblighi stabiliti nell'ambito del programma destinato alle scuole, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 1306/2013, il richiedente, oltre al recupero degli importi indebitamente erogati, è tenuto a pagare una sanzione amministrativa pari alla differenza tra l'importo inizialmente richiesto e quello al quale ha diritto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:40:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo