Art. 7
Sospensione e revoca del riconoscimento
In vigore dal 3 nov 2016
Sospensione e revoca del riconoscimento
1. Se un richiedente riconosciuto non rispetta gli obblighi stabiliti nell'ambito del programma destinato alle scuole, l'autorità competente ne sospende il riconoscimento per un periodo compreso tra uno e 12 mesi oppure lo revoca, a seconda della gravità dell'inadempienza e conformemente al principio di proporzionalità.
2. La sospensione e la revoca non si applicano nei casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 1306/2013, oppure se l'inadempienza è di scarsa entità.
3. Su domanda del richiedente e se è stato posto rimedio ai motivi che hanno determinato la revoca, l'autorità competente può ripristinare il riconoscimento del richiedente dopo un periodo minimo di 12 mesi dalla data alla quale è stato posto rimedio ai motivi che hanno determinato la revoca.
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