Art. 5
Condizioni generali per la concessione dell'aiuto e la selezione dei richiedenti
In vigore dal 3 nov 2016
Condizioni generali per la concessione dell'aiuto e la selezione dei richiedenti
1. L'aiuto concesso a uno Stato membro nell'ambito del programma destinato alle scuole è distribuito ai richiedenti che hanno ottenuto il riconoscimento dall'autorità competente dello Stato membro a norma dell' e la cui domanda riguarda la realizzazione di uno o più delle azioni seguenti:
a)
fornitura o distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici nell'ambito del programma destinato alle scuole;
b)
misure educative di accompagnamento;
c)
azioni di monitoraggio e valutazione;
d)
pubblicità.
2. Gli Stati membri selezionano i richiedenti tra i seguenti organismi:
a)
istituti scolastici;
b)
autorità scolastiche;
c)
fornitori o distributori di prodotti;
d)
organismi che agiscono per conto di uno o più istituti scolastici o autorità scolastiche e sono specificamente istituiti ai fini della gestione e della realizzazione di qualsivoglia attività di cui al paragrafo 1;
e)
qualsiasi altro organismo pubblico o privato preposto alla gestione e alla realizzazione di qualsivoglia attività di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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