Art. 5

Condizioni generali per la concessione dell'aiuto e la selezione dei richiedenti

In vigore dal 3 nov 2016
Condizioni generali per la concessione dell'aiuto e la selezione dei richiedenti 1.   L'aiuto concesso a uno Stato membro nell'ambito del programma destinato alle scuole è distribuito ai richiedenti che hanno ottenuto il riconoscimento dall'autorità competente dello Stato membro a norma dell' e la cui domanda riguarda la realizzazione di uno o più delle azioni seguenti: a) fornitura o distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici nell'ambito del programma destinato alle scuole; b) misure educative di accompagnamento; c) azioni di monitoraggio e valutazione; d) pubblicità. 2.   Gli Stati membri selezionano i richiedenti tra i seguenti organismi: a) istituti scolastici; b) autorità scolastiche; c) fornitori o distributori di prodotti; d) organismi che agiscono per conto di uno o più istituti scolastici o autorità scolastiche e sono specificamente istituiti ai fini della gestione e della realizzazione di qualsivoglia attività di cui al paragrafo 1; e) qualsiasi altro organismo pubblico o privato preposto alla gestione e alla realizzazione di qualsivoglia attività di cui al paragrafo 1.
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