Art. 4
Costi ammissibili
In vigore dal 3 nov 2016
Costi ammissibili
1. Sono ammessi a beneficiare dell'aiuto dell'Unione:
a)
i costi dei prodotti forniti nell'ambito del programma desinato alle scuole e distribuiti agli allievi degli istituti scolastici di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che possono includere i costi di acquisto, locazione, noleggio e leasing delle attrezzature utilizzate per la fornitura e la distribuzione dei prodotti, come previsto nella strategia dello Stato membro;
b)
i costi delle misure educative di accompagnamento, in particolare:
i)
i costi per l'organizzazione di corsi di degustazione, l'istituzione e il mantenimento di giardini scolastici, l'organizzazione di visite a fattorie e di attività analoghe volte a riavvicinare i bambini all'agricoltura,
ii)
i costi delle misure volte a informare i bambini sull'agricoltura e su sane abitudini alimentari, sulle filiere alimentari locali, sull'agricoltura biologica, sulla produzione sostenibile e sulla lotta agli sprechi alimentari;
c)
i costi della pubblicità del programma destinato alle scuole, che è direttamente finalizzata a informare il pubblico in merito al programma, tra cui:
i)
il costo del manifesto di cui all' del presente regolamento,
ii)
il costo delle campagne di informazione attraverso trasmissioni radiotelevisive, comunicazioni elettroniche, quotidiani e mezzi di comunicazione analoghi,
iii)
il costo di sessioni informative, conferenze, seminari e gruppi di lavoro intesi a informare il pubblico in merito al programma destinato alle scuole ed eventi simili,
iv)
il costo del materiale informativo e promozionale, comprendente ad esempio lettere, opuscoli, volantini, gadget e simili;
d)
i costi di misure per la creazione di reti per lo scambio di esperienze e migliori pratiche sull'attuazione del programma destinato alle scuole;
e)
i costi connessi all'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'efficienza dei rispettivi programmi destinati alle scuole;
f)
i costi di trasporto e di distribuzione dei prodotti forniti nell'ambito del programma destinato alle scuole, ove non contemplati dalla lettera a) del presente paragrafo.
2. I costi di cui al paragrafo 1 non possono essere finanziati nell'ambito di altri regimi di aiuti, programmi, misure o operazioni dell'Unione.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto dell'Unione.
4. Le spese relative ai costi di personale non sono ammissibili all'aiuto dell'Unione se tali costi di personale sono finanziati da fondi pubblici dello Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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