Art. 2

Strategia degli Stati membri

In vigore dal 3 nov 2016
Strategia degli Stati membri 1.   Al momento di elaborare la strategia di cui all'articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono scegliere a quale livello amministrativo intendono attuare il programma destinato alle scuole. Se decide di attuare il suddetto programma a livello regionale, lo Stato membro elabora una strategia per ciascuna regione e un quadro coordinativo di accompagnamento a livello nazionale. Lo Stato membro istituisce un punto di contatto unico per lo scambio di informazioni con la Commissione. 2.   e nell'ambito del programma destinato alle scuole uno Stato membro non mette a disposizione i prodotti gratuitamente, esso spiega nella sua strategia le modalità messe in atto per garantire che gli aiuti dell'Unione destinati al programma si ripercuotano sul prezzo al quale i prodotti sono resi disponibili. 3.   Gli Stati membri che intendono partecipare al programma destinato alle scuole comunicano alla Commissione la propria strategia entro il 30 aprile che precede l'inizio del primo anno scolastico incluso nella strategia. Tuttavia, per il periodo di sei anni che inizia con l'anno scolastico 2017-2018, gli Stati membri notificano alla Commissione la propria strategia entro il 1o agosto 2017. 4.   Uno Stato membro può modificare la propria strategia. Lo Stato membro comunica alla Commissione la strategia modificata entro due mesi dalla modifica.
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