Art. 6
Condizioni per il riconoscimento dei richiedenti
In vigore dal 3 nov 2016
Condizioni per il riconoscimento dei richiedenti
1. I richiedenti sono riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato l'istituto scolastico al quale sono forniti e/o distribuiti i prodotti. Il riconoscimento è subordinato ai seguenti impegni scritti assunti dai richiedenti:
a)
garantire che i prodotti finanziati dall'Unione nell'ambito del programma destinato alle scuole siano messi a disposizione per il consumo da parte degli allievi che frequentano l'istituto o gli istituti scolastici per i quali è chiesto l'aiuto;
b)
utilizzare l'aiuto assegnato per misure educative di accompagnamento o attività di monitoraggio, valutazione e pubblicità conformemente agli obiettivi del programma destinato alle scuole;
c)
rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, per i quantitativi corrispondenti, se è accertato che i prodotti non sono stati distribuiti agli allievi o non sono ammessi a beneficiare dell'aiuto dell'Unione;
d)
rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti per le misure educative di accompagnamento o per attività di monitoraggio, valutazione e pubblicità se è accertato che tali misure o attività non sono state attuate correttamente;
e)
mettere i documenti giustificativi a disposizione dell'autorità competente, dietro richiesta;
f)
permettere all'autorità competente di svolgere ogni controllo necessario, in particolare per quanto concerne la verifica della contabilità e le ispezioni fisiche.
Se le domande di aiuto riguardano attività soggette a gare di appalto pubblico, gli Stati membri possono considerare concesso il riconoscimento se gli impegni di cui al primo comma sono inclusi nelle condizioni di partecipazione alle suddette gare.
2. Per le domande di aiuto relative unicamente alla fornitura e/o alla distribuzione di prodotti, le lettere b) e d) del paragrafo 1 non si applicano. I richiedenti si impegnano inoltre per iscritto a tenere un registro con i nomi e gli indirizzi degli istituti scolastici o delle autorità scolastiche che ricevono i loro prodotti e un registro dei quantitativi dei prodotti specifici venduti o forniti.
3. Per le domande di aiuto relative unicamente alle misure educative di accompagnamento, le lettere a) e c) del paragrafo 1 non si applicano. Le autorità competenti possono inoltre specificare eventuali altri impegni scritti a carico dei richiedenti, in particolare per quanto riguarda:
a)
le misure educative di accompagnamento svolte nelle scuole, quando tali scuole non sono richiedenti;
b)
le misure educative di accompagnamento che includono la distribuzione di prodotti.
4. Per le domande di aiuto relative unicamente al monitoraggio, alla valutazione e alla pubblicità, le lettere a) e c) del paragrafo 1 non si applicano.
5. Gli Stati membri possono considerare validi i riconoscimenti concessi nell'ambito del programma «Frutta e verdura nelle scuole» a norma del regolamento delegato (UE) 2016/247, e/o nell'ambito del programma «Latte nelle scuole» a norma del regolamento (CE) n. 657/2008, se i criteri e le condizioni non sono cambiati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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