Art. 9
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 3 nov 2016
Monitoraggio e valutazione
1. Gli Stati membri predispongono strutture e modalità adeguate per garantire un monitoraggio annuale dell'attuazione del programma destinato alle scuole.
2. Gli Stati membri esaminano l'attuazione del programma destinato alle scuole al fine di valutarne l'efficacia rispetto agli obiettivi fissati.
3. Le relazioni di monitoraggio annuale da parte degli Stati membri includono informazioni sui fondi utilizzati per la fornitura e la distribuzione di ciascuno dei gruppi di prodotti di cui all'articolo 23, paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, per le misure educative di accompagnamento, il numero di istituti scolastici e di allievi che partecipano al programma destinato alle scuole, la dimensione media delle porzioni e il prezzo medio per porzione, la frequenza di consegna dei prodotti, i quantitativi di prodotti consegnati, suddivisi per gruppi di prodotti e, se del caso, di prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 23, paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 che sono inclusi tra le misure educative di accompagnamento a norma dell'articolo 23, paragrafo 7, dello stesso regolamento, i tipi di comunicazione e le misure di accompagnamento attuate, nonché le autorità e le parti interessate coinvolte nell'ideazione e nell'attuazione del programma destinato alle scuole.
4. Le relazioni di controllo annuali degli Stati membri sui controlli in loco effettuati e le relative risultanze includono informazioni sull'importo di aiuto richiesto, pagato e soggetto a controlli in loco, sulla riduzione degli aiuti in seguito a controlli amministrativi, sulla riduzione degli aiuti in seguito a presentazione tardiva delle domande, sull'importo degli aiuti recuperati in seguito a controlli in loco e sulle sanzioni amministrative applicate.
5. Se uno Stato membro non presenta alla Commissione una relazione di valutazione contenente i risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo entro i termini di cui all', paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, l'importo dell'assegnazione definitiva successiva è ridotto come segue:
a)
del 5 %, se il superamento del termine è compreso tra 1 e 30 giorni;
b)
del 10 %, se il superamento del termine è compreso tra 31 e 60 giorni.
Una volta che il termine è superato da più di 60 giorni, l'assegnazione definitiva è ridotta dell'1 % per giorno di ritardo supplementare, calcolato sul saldo restante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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