Art. 10

Livelli massimi di ingredienti aggiunti

In vigore dal 3 nov 2016
Livelli massimi di ingredienti aggiunti 1.   Il livello massimo di zuccheri aggiunti che può essere autorizzato dagli Stati membri a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nei prodotti di cui all'articolo 23, paragrafo 4, secondo comma, dello stesso regolamento è pari a zero. 2.   Il livello massimo di zuccheri e/o di miele aggiunti che può essere autorizzato dagli Stati membri a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nei prodotti di cui all'allegato V dello stesso regolamento è pari al 7 %. Ai fini del presente paragrafo, si intendono per zuccheri i prodotti dei codici NC 1701 e 1702. Lo zucchero addizionato alla frutta è compreso nel 7 % massimo di zuccheri aggiunti. 3.   Il formaggio può contenere al massimo il 10 % di ingredienti non lattici.
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Livelli massimi di ingredienti aggiunti (Art. 10 Regolamento (UE) 2017/40) — Testo vigente | Portale Normativo