Art. 40
Compiti e competenze dei membri delle squadre
In vigore dal 14 set 2016
Compiti e competenze dei membri delle squadre
1. I membri delle squadre devono possedere le capacità per svolgere tutti i compiti ed esercitare tutte le competenze relativi ai controlli di frontiera e ai rimpatri, nonché quelle necessarie per conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) 2016/399 e della direttiva 2008/115/CE.
2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre osservano il diritto dell'Unione e quello internazionale e rispettano i diritti fondamentali e la legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.
3. I membri delle squadre possono svolgere compiti ed esercitare competenze esclusivamente sotto il controllo e, di norma, in presenza di guardie di frontiera o di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio dello Stato membro ospitante. Lo Stato membro ospitante può autorizzare i membri delle squadre ad agire per suo conto.
4. I membri delle squadre indossano, se del caso, le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. Sull'uniforme portano inoltre un'identificazione personale visibile e un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia, che li identifica come partecipanti a un'operazione congiunta, in un intervento di una squadra di sostegno per la gestione della migrazione, in un progetto pilota, in un intervento rapido alle frontiere, in un'operazione di rimpatrio o in un intervento di rimpatrio. Perché siano identificabili dalle autorità nazionali dello Stato membro ospitante, i membri delle squadre sono sempre muniti di un documento di riconoscimento, che esibiscono su richiesta.
5. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento autorizzati in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro di origine. Tuttavia, lo Stato membro ospitante può vietare il porto di determinate armi di ordinanza, munizioni ed equipaggiamento, a condizione che la sua legislazione applichi il medesimo divieto alle proprie guardie di frontiera o al personale impegnato in compiti attinenti ai rimpatri. Prima dell'impiego dei membri delle squadre, lo Stato membro ospitante informa l'Agenzia in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all'equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d'uso. L'Agenzia mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.
6. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre sono autorizzati a ricorrere all'uso della forza, incluso l'uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell'equipaggiamento, soltanto con il consenso dello Stato membro di appartenenza e dallo Stato membro ospitante, alla presenza delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e conformemente alla sua legislazione nazionale. Lo Stato membro ospitante può, con il consenso dello Stato membro di appartenenza, autorizzare i membri delle squadre a usare la forza in assenza di guardie di frontiera dello Stato membro ospitante.
7. Le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento possono essere usati per legittima difesa personale o per legittima difesa dei membri della squadra o di altre persone conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.
8. Ai fini del presente regolamento, lo Stato membro ospitante autorizza i membri delle squadre a consultare le banche dati europee se tale consultazione è necessaria a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri. Lo Stato membro ospitante li può anche autorizzare a consultare le proprie banche dati nazionali, se necessario, per i medesimi obbiettivi. Gli Stati membri provvedono a fornire l'accesso alle banche dati in modo efficiente ed efficace. I membri delle squadre consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro competenze. Prima dell'impiego dei membri delle squadre, lo Stato membro ospitante informa l'Agenzia in merito alle banche dati nazionali ed europee che possono essere consultate. L'Agenzia mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri che partecipano alla missione.
Tale consultazione è svolta nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante in materia di protezione dei dati.
9. I provvedimenti di respingimento ai sensi dell' del regolamento (UE) 2016/399 sono adottati soltanto dalle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante o dai membri delle squadre se autorizzati dallo Stato membro ospitante ad agire per proprio conto.
Storico versioni
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