Art. 39

Parco attrezzature tecniche

In vigore dal 14 set 2016
Parco attrezzature tecniche 1.   L'Agenzia crea e conserva registri centralizzati del parco attrezzature tecniche comprendente l'attrezzatura di proprietà degli Stati membri o dell'Agenzia e l'attrezzatura in comproprietà degli Stati membri e dell'Agenzia utilizzate per le sue attività operative. 2.   L'attrezzatura di proprietà esclusiva dell'Agenzia è pienamente disponibile e pronta per essere utilizzata in qualunque momento, come previsto all', paragrafo 4. 3.   L'attrezzatura in comproprietà dell'Agenzia, detenuta per una quota superiore al 50 %, è anch'essa disponibile per essere impiegata conformemente a un accordo stipulato tra uno Stato membro e l'Agenzia, come previsto all', paragrafo 4. 4.   L'Agenzia assicura la compatibilità e l'interoperabilità dell'attrezzatura elencata nel parco attrezzature tecniche. A tal fine definisce le norme tecniche che deve soddisfare l'attrezzatura per essere utilizzata nelle attività dell'Agenzia, se necessario. L'attrezzatura che l'Agenzia deve acquisire, in proprietà esclusiva o in comproprietà, e l'attrezzatura di proprietà degli Stati membri elencata nel parco attrezzature tecniche deve rispettare tali norme tecniche. 5.   Il direttore esecutivo individua il numero minimo di attrezzature tecniche richiesti in vista del fabbisogno dell'Agenzia, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione di operazioni congiunte, il dispiegamento di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, gli interventi rapidi alle frontiere, le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio, conformemente al suo programma di lavoro per l'anno in questione. Se il numero minimo di attrezzature tecniche dovesse rivelarsi insufficiente per eseguire il piano operativo concordato per le tali operazioni, l'Agenzia lo rivede in funzione di esigenze giustificate e di un accordo con gli Stati membri. 6.   Il parco attrezzature tecniche è composto da un numero minimo di attrezzature identificate come necessarie all'Agenzia per tipo di attrezzatura tecnica. Le unità rientranti nel parco attrezzature tecniche sono utilizzate nel quadro di operazioni congiunte, il dispiegamento di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, progetti pilota, interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio o interventi di rimpatrio. 7.   Il parco attrezzature tecniche comprende una riserva di attrezzatura di reazione rapida che contiene un numero limitato di attrezzature necessarie per eventuali interventi rapidi alle frontiere. I contributi degli Stati membri alla riserva di attrezzatura di reazione rapida sono programmati conformemente ai negoziati e agli accordi annuali bilaterali di cui al paragrafo 8. Relativamente all'attrezzatura indicata nell'elenco delle attrezzature di tale riserva, gli Stati membri non possono invocare la situazione eccezionale di cui al paragrafo 8. Le attrezzature indicate in tale elenco sono inviate a destinazione ai fini dell'impiego, quanto prima possibile, e comunque entro 10 giorni dalla data in cui viene stabilito di comune accordo il piano operativo. L'Agenzia contribuisce a tale riserva con l'attrezzatura a sua disposizione ai sensi di quanto stabilito all', paragrafo 1. 8.   Gli Stati membri contribuiscono al parco attrezzature tecniche. Il loro apporto al parco attrezzature tecniche e l'utilizzo di questa per operazioni specifiche sono programmati sulla base di negoziati e accordi annuali bilaterali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi e nella misura in cui l'attrezzatura rientra nel numero minimo di attrezzature tecniche fornite per un anno determinato, gli Stati membri mettono a disposizione l'attrezzatura tecnica su richiesta dell'Agenzia, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Qualora uno Stato membro invochi una tale situazione eccezionale, esso fornisce per iscritto all'Agenzia motivazioni e informazioni dettagliate sulla situazione, il cui contenuto sarà incluso nella relazione di cui al paragrafo 13. La richiesta dell'Agenzia è inoltrata almeno 45 giorni prima dell'utilizzo previsto per l'attrezzatura tecnica di grande rilievo e 30 giorni prima dell'utilizzo previsto per l'altra attrezzatura. L'apporto al parco attrezzatura tecnica è soggetto a revisione annua. 9.   Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide su base annua le regole relative all'attrezzatura tecnica, in particolare il numero minimo complessivo per tipo di attrezzatura tecnica e le modalità di impiego e di rimborso dei costi e al numero limitato di attrezzature tecniche per la riserva di attrezzatura di reazione rapida. Per motivi di bilancio, la decisione è adottata dal consiglio di amministrazione entro il 30 giugno di ogni anno. 10.   Se ha luogo un'operazione di intervento rapido alle frontiere, l', paragrafo 11, si applica di conseguenza. 11.   Ove necessità impreviste di attrezzatura tecnica per un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere emerga dopo la fissazione del numero minimo di attrezzature tecniche, e tali necessità non possano essere soddisfatte ricorrendo al parco attrezzature tecniche o alla riserva di attrezzatura di reazione rapida, gli Stati membri, laddove possibile, mettono a disposizione dell'Agenzia, su richiesta di quest'ultima e su una base ad hoc, l'attrezzatura tecnica necessaria disponibile per l'impiego. 12.   Il direttore esecutivo riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione circa la composizione e l'impiego dell'attrezzatura che fa parte del parco attrezzatura tecnica. Ove non sia raggiunto il numero minimo di attrezzature tecniche richieste nel parco, il direttore esecutivo ne informa immediatamente il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione decide senza indugio l'ordine di priorità nell'utilizzo dell'attrezzatura tecnica e adotta opportune misure per correggere le carenze. Il consiglio di amministrazione comunica alla Commissione le carenze e le misure che ha adottato. La Commissione ne informa successivamente il Parlamento europeo e il Consiglio, esprimendo altresì la propria valutazione. 13.   L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento europeo una relazione sul numero di attrezzature tecniche che ciascuno Stato membro si è impegnato a mettere a disposizione del parco attrezzatura tecnica a norma del presente articolo. Tale relazione elenca gli Stati membri che hanno invocato la situazione eccezionale di cui al paragrafo 8 nel corso dell'anno precedente e include le motivazioni e le informazioni fornite dallo Stato membro interessato. 14.   Gli Stati membri registrano nel parco attrezzatura tecnica tutti i mezzi di trasporto e l'attrezzatura operativa acquistati nell'ambito delle azioni specifiche del Fondo sicurezza interna, in conformità dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (31) o, se del caso, nell'ambito di qualsiasi altro finanziamento specifico dell'Unione messo a disposizione degli Stati membri al fine di incrementare la capacità operativa dell'Agenzia. Tale attrezzatura tecnica rientra nel numero minimo di attrezzature tecniche fornite per un determinato anno. Gli Stati membri rendono tale attrezzatura tecnica disponibile per l'impiego all'Agenzia su richiesta della stessa. Nel caso di un'operazione di cui all' o all' del presente regolamento, essi non possono far valere la situazione eccezionale di cui al paragrafo 8 del presente articolo. 15.   L'Agenzia gestisce il registro del parco attrezzatura tecnica come segue: a) classificazione per tipo di attrezzatura e per tipo di operazione; b) classificazione per proprietario (Stato membro, agenzia, altro); c) numero complessivo delle attrezzature necessarie; d) requisiti relativi all'equipaggio, se applicabile; e) altre informazioni quali dati di immatricolazione, condizioni di trasporto e manutenzione, regimi nazionali di esportazione applicabili, istruzioni tecniche, ovvero altre informazioni necessarie per un uso appropriato dell'attrezzatura. 16.   L'Agenzia finanzia al 100 % l'utilizzo dell'attrezzatura tecnica rientrante nel numero minimo di attrezzature tecniche fornite da un determinato Stato membro per un anno determinato. L'impiego di attrezzatura tecnica che non rientra in tale numero minimo è cofinanziato dall'Agenzia fino a un massimo del 100 % delle spese ammissibili, tenendo conto delle particolari circostanze degli Stati membri che inviano detta attrezzatura tecnica.
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