Art. 19
Situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne
In vigore dal 14 set 2016
Situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne
1. Qualora il controllo delle frontiere esterne sia reso inefficace in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen poiché:
a)
uno Stato membro non adotta le misure necessarie in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all', paragrafo 8; o
b)
uno Stato membro che si trova a fronteggiare sfide specifiche e sproporzionate alle frontiere esterne non ha chiesto un sostegno sufficiente all'Agenzia mediante le misure di cui all' o 18, o non sta adottando le misure necessarie per attuare le azioni previste da tali articoli,
il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, può adottare senza indugio una decisione, mediante atto di esecuzione, in cui definisce le misure che dovrebbero attenuare tali rischi e che devono essere adottate dall'Agenzia e impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. La Commissione consulta l'Agenzia prima di formulare la sua proposta.
2. Se si verifica una situazione che richiede un'azione urgente, il Parlamento europeo ne è informato tempestivamente ed è altresì informato di tutte le ulteriori misure e decisioni adottate in risposta.
3. Al fine di attenuare il rischio di compromettere lo spazio Schengen, la decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1 dispone che l'Agenzia adotti una o più delle seguenti misure:
a)
organizzare e coordinare interventi rapidi alle frontiere e dispiegare squadre della guardia di frontiera e costiera europea attinte dalla riserva di reazione rapida, nonché, se del caso, squadre della guardia di frontiera e costiera europea aggiuntive;
b)
dispiegare squadre della guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi;
c)
coordinare attività per uno o più Stati membri e paesi terzi alle frontiere esterne, comprese operazioni congiunte con Stati membri vicini;
d)
impiegare attrezzatura tecnica;
e)
organizzare interventi di rimpatrio.
4. Il direttore esecutivo, entro due giorni lavorativi dalla data di adozione della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1:
a)
stabilisce le azioni da adottare per l'esecuzione pratica delle misure individuate in tale decisione, compresi l'attrezzatura tecnica e il numero e i profili delle guardie di frontiera e di altro personale competente necessari per conseguire gli obiettivi di tale decisione;
b)
redige un piano operativo e lo sottopone agli Stati membri interessati.
5. Il direttore esecutivo e lo Stato membro interessato concordano il piano operativo entro tre giorni lavorativi dalla data di presentazione.
6. L'Agenzia invia tempestivamente, e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla definizione del piano operativo, il personale necessario attinto dalla riserva di reazione rapida di cui all', paragrafo 5, per l'esecuzione pratica delle misure individuate nella decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il dispiegamento aggiuntivo di squadre della guardia di frontiera e costiera europea avviene, se necessario, in una seconda fase e in ogni caso entro sette giorni lavorativi dal dispiegamento della riserva di reazione rapida.
7. L'Agenzia impiega tempestivamente, e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla definizione del piano operativo, l'attrezzatura tecnica necessaria per l'esecuzione pratica delle misure individuate nella decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1.
L'impiego aggiuntivo di attrezzatura tecnica avviene, se necessario, in una seconda fase conformemente alle pertinenti disposizioni dell'.
8. Lo Stato membro interessato si conforma alla decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1. A tale scopo coopera immediatamente con l'Agenzia e intraprende le azioni necessarie per agevolare l'attuazione di tale decisione e l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione stessa e nel piano operativo concordato con il direttore esecutivo.
9. Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera e altro personale competente ovvero personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio, stabiliti dal direttore esecutivo in conformità del paragrafo 4 del presente articolo. Gli Stati membri non possono invocare la situazione di cui all', paragrafi 3 e 8.
10. Qualora lo Stato membro interessato non si conformi alla decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1 entro 30 giorni e non cooperi con l'Agenzia come previsto al paragrafo 8 del presente articolo, la Commissione può attivare la procedura di cui all' del regolamento (UE) 2016/399.
Storico versioni
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