Art. 21
Istruzioni alle squadre della guardia di frontiera e costiera europea
In vigore dal 14 set 2016
Istruzioni alle squadre della guardia di frontiera e costiera europea
1. Durante il dispiegamento delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, lo Stato membro ospitante impartisce istruzioni alle squadre conformemente al piano operativo.
2. L'Agenzia, tramite il suo funzionario di coordinamento, può comunicare allo Stato membro ospitante il suo parere sulle istruzioni impartite alle squadre della guardia di frontiera e costiera europea. In tal caso, lo Stato membro ospitante tiene conto di tale parere e lo segue nella misura del possibile.
3. Qualora le istruzioni impartite alle squadre della guardia di frontiera e costiera europea non siano conformi al piano operativo, l'agente di coordinamento ne informa immediatamente il direttore esecutivo, che può, se del caso, intervenire ai sensi dell', paragrafo 3.
4. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente i diritti fondamentali, compreso l'accesso alle procedure di asilo, e la dignità umana. Qualsiasi misura che essi adottino nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze essi non discriminano le persone in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.
5. I membri delle squadre restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri di appartenenza. Lo Stato membro di appartenenza predispone adeguate misure disciplinari o di altra natura conformemente al proprio diritto interno relativamente alle violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale nel corso di un'operazione congiunta o di un intervento rapido alle frontiere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:1624:oj#art-21