Art. 22

Funzionario di coordinamento

In vigore dal 14 set 2016
Funzionario di coordinamento 1.   L'Agenzia garantisce l'attuazione operativa di tutti gli aspetti organizzativi delle operazioni congiunte, dei progetti pilota e degli interventi rapidi alle frontiere, compresa la presenza di membri del suo personale. 2.   Il direttore esecutivo nomina uno o più esperti dell'Agenzia da mettere a disposizione in qualità di funzionari di coordinamento per ogni operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere. Il direttore esecutivo comunica la nomina allo Stato membro ospitante. 3.   Il funzionario di coordinamento agisce a nome e per conto dell'Agenzia per tutti gli aspetti relativi al dispiegamento delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea. Il ruolo del funzionario di coordinamento è favorire la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri ospitanti e partecipanti. In particolare, l'agente di coordinamento: a) funge da interfaccia tra l'Agenzia, lo Stato membro ospitante e i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, fornendo assistenza, per conto dell'Agenzia, su tutte le questioni connesse alle condizioni del loro impiego; b) monitora la corretta attuazione del piano operativo, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, e riferisce all'Agenzia in merito; c) agisce a nome e per conto dell'Agenzia per tutti gli aspetti relativi al dispiegamento delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea e riferisce all'Agenzia su tutti tali aspetti; d) riferisce al direttore esecutivo qualora le istruzioni impartite alle squadre della guardia di frontiera e costiera europea dallo Stato membro ospitante non siano conformi al piano operativo. 4.   Nel contesto delle operazioni congiunte o degli interventi rapidi alle frontiere, il direttore esecutivo può autorizzare il funzionario di coordinamento a contribuire alla soluzione di eventuali disaccordi sull'esecuzione del piano operativo e sul dispiegamento delle squadre.
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Funzionario di coordinamento (Art. 22 Regolamento (UE) 2016/1624) — Testo vigente | Portale Normativo